Questo è quanto risulta affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione del 30-06-2015,n. 13367.
Detta presunzione, prosegue la decisione in esame, non è assoluta, sicché è consentito al conducente tamponante di fornire la prova liberatoria contraria, mediante dimostrazione che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo, e la conseguente collisione con il veicolo che precedeva, sono stati determinati da cause in tutto o in parte ad esso non imputabili; evidentemente inclusa, tra queste, anche la condotta di guida del soggetto tamponato.
Ne discende che, in caso di tamponamento, la presenza della disposizione di cui all'art. 149 C.d.S., impedisce di applicare alla fattispecie la presunzione di cui al 2^ co.art.2054 cc, secondo il principio lex specialis derogat generali, donedosi al contrario assumere, sino a prova del contrario la esclusiva responsabilità del soggetto tamponante.
In virtù di tale principio, la cassazione ha quindi confermato la decisione di appello la quale, in ipotesi di tamponamento aveva affermato la distribuzione paritetica di responsabilità tra tamponato e tamponante non già in virtù di quanto disposto dall'art 2054 cit., ma per essere stata raggiunta la prova di un consistente profilo di responsabilità del veicolo tamponato desumibile dalla mancanza
dei dispositivi di illuminazione idonei a porre I conducenti provenienti da tergo in condizione di avvistare in tempo utile il veicolo.