Come prevenire situazioni di stallo decisionale (deadlock) in una società
Iscriviti GRATIS per ricevere le migliori sentenze sulla tua email In una società caratterizzata dalla partecipazione di due soci paritetici - presenza implicante un sostanziale bilanciamento dei voti in capo ad entrambi - non è escluso, semmai è comune, il rischio di incorrere in situazioni di stallo decisionale.
Gli strumenti per prevenire le situazioni di stallo decisionale (c.d. deadlock) in una società6/21/2017
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Una recente sentenza del giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli (disponibile al seguente link: http://www.iussit.com/circolazione-assicurazione-risarcimento-danni/2/), si è trovata ad affrontare la vicenda di un sinistro nel quale risultava coinvolto un veicolo sprovvisto di assicurazione per la R.C.A.. Fattispecie, quest'ultima, tutt'altro che infrequente, se si considera che, stando alle più recenti statistiche, in Italia circolerebbero circa 4 milioni di veicoli privi dell'assicurazione obbligatoria.
Nel caso di specie, poi, la vettura danneggiata risultava sprovvista di copertura assicurativa, il che ha consentito alla impresa assicuratrice del veicolo danneggiante di contestare la pretesa attorea sulla scorta degli artt. 193 C.d.S e dell'art. 1227 c.c.. Quanto alla prima norma invocata, essa in particolare dispone che «I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi». In proposito, il giudice adito osserva che la norma in questione non sanziona la parte che abbia posto in circolazione una vettura sprovvista di copertura assicurativa con il divieto di richiedere il risarcimento del danno. Anzi, prosegue il giudicante, la violazione dell'art. 193 C.d.S. non solo non è perseguibile d'ufficio, ma è sanzionato esclusivamente dalla comminazione di una sanzione pecuniaria. Inoltre, prosegue la sentenza in esame, l’art. 1227 c.c.,si riferisce all’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e non, come nel caso di specie, all’adempimento extracontrattuale previsto dalla legge. Sennonché, già quest'ultima affermazione appare erronea, se solo si consideri che l'art. 2056 c.c., nel fissare i criteri per la valutazione dei danni, espressamente richiama proprio l'art. 1227 c.c.. È noto che, secondo la norma da ultimo menzionata «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza». Peraltro, se in passato si tendeva a desumere da tale disposizione l'esistenza di un principio cd. “di autoresponsabilità”, - in virtù del quale il potenziale danneggiato sarebbe tenuto, comunque, ad adottare un comportamento improntato alla diligenza ed alla comune prudenza, volto a scongiurare il prodursi di danni - la giurisprudenza più recente ha abbandonato tale posizione, ed attualmente vede piuttosto, nel disposto di cui all'art. 1227 c.c., «un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. Pertanto la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato» (Cfr., in tal senso, Cass. Civ., SS.UU, 21 novembre 2011, n.24406). Sulla scorta delle considerazione che precedono, l'indagine che andava condotta nel caso di specie non era rivolta ad affermare o meno l'esistenza, nel vigente ordinamento, di una norma che vieti al proprietario di un veicolo che circoli sprovvisto di assicurazione di richiedere i danni patiti in conseguenza di un sinistro della strada ma, piuttosto, se l'aver circolato su di un veicolo sprovvisto di assicurazione non sia circostanza tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta del veicolo danneggiante e il danno riportato o da concorrere nella causazione dello stesso. Ebbene, una volta ricondotta la questione nei giusti termini, non è possibile condividere la risposta fornita dalla sentenza in commento. Se, infatti, l'art. 193 C.d.S., come visto, fa divieto di porre in circolazione una vettura sprovvista di copertura assicurativa, la violazione di tale norma costituisce evidente concausa dei danni successivamente patiti nel corso della circolazione medesima. È dunque possibile affermare che, laddove una vettura circolante senza copertura assicurativa, riporti danni nell'ambito di un sinistro della strada, ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento spettante, il giudice adito, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dovrà tenere conto della partecipazione causale all'evento lesivo della stessa condotta del proprietario del veicolo danneggiato. |
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