Nel caso di specie a seguito della morte del marito, avvenuta in un incidente stradale, la moglie ricoverata in ospedale per una grave patologia (tumore terminale addominale) chiede di essere dimessa e, poco dopo aver fatto ritorno a casa, muore a sua volta in conseguenza di un arresto cardiocircolatorio.
I figli della coppia agiscono pertanto in giudizio, domandando, tra l'altro, anche il risarcimento dei danni da essi subiti iure proprio per la morte della madre. Sennonché tale richiesta viene disattesa da entrambi i giudici di merito, sicché la questione viene devoluta alla Cassazione. La quale si pronuncia in senso negativo, sulla scorta del ragionamento sopra riportato.
La corte ribadisce, in tal modo quell'orientamento, effettivamente più volte espresso dalla S.C., secondo il quale ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato fatto o comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.
Conclusivamente, il ricorso viene rigettato, con conferma, sul punto, della sentenza di appello.
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 581 dell’11 gennaio 2008