Detto principio, giova rammentare, si applicava, e si applica tutt'oggi, solo in caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, e non anche qualora l'attore evochi in giudizio il proprietario del veicolo danneggiante e questi, a sua volta, chiami in garanzia la propria assicurazione.
In tale ultimo caso, anzi «il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell'attore, la domanda proposta da quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata e, pertanto, nel caso in cui il danneggiato proponga azione di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale nei confronti del proprietario e/o conducente del veicolo, qualora quest'ultimo chiami in garanzia l'assicuratore, non si verifica litisconsorzio processuale alternativo, cosicché l'estensione della domanda nei confronti di quest'ultimo deve essere espressamente richiesta» (Cassazione civile, Sez. III, 3.11.2008 n. 26421).
La giurisprudenza, infine, aveva chiarito che il soggetto da evocare necessariamente in giudizio è il proprietario-assicurato, mentre il conducente del veicolo danneggiante è litisconsorte facoltativo (Cass. Civ., Sez. III, 18.4.2007 n. 9294; Cass. Civ., Sez. III, 7.5.2007 n. 10304).
Tale quadro sembrava tuttavia modificarsi a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private. Questo, infatti, all’art. 144 co. 3 prevede che «Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno», mente al successivo art. 149, co. 6, si legge «il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».
La formulazione della norma di cui al menzionato art. 149 co. 6, in effetti, sembrerebbe escludere che il danneggiato, che si avvalga della facoltà di proporre azione diretta nei confronti del proprio assicuratore possa citare n giudizio il responsabile del sinistro.
L’orientamento allo stato prevalente tra i giudici di merito è senz'altro quello di ritenere il danneggiante sia soggetto necessario del giudizio anche laddove l'attore si avvalga della procedura di indennizzo diretto.
Benché sul punto si resti ancora in attesa di un pronunciamento della S.C., quest'ultima con una recente sentenza ha formulato una serie di considerazioni che, sebbene svolte rispetto ad una fattispecie alla quale era ancora applicabile la disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono suscettibili di estensione anche nell'ambito della nuova normativa.
Nell'ipotesi sottoposta all'attenzione della Corte, si trattava di chiarire se l'obbligo di evocare in causa il responsabile del danno, e cioè il proprietario del veicolo assicurato, fosse sussistente anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata appellata dall'assicuratore nei confronti del danneggiato vittorioso.
La Cassazione, nel dare risposta positiva al quesito di cui innanzi, giustifica la propria decisione affermando che la necessità del litisconsorzio tra danneggiante e assicuratore trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa.
Aggiunge, inoltre, che ogni diverso orientamento «non rispetta la lettera e la ratio della norma richiamata, non convince, implicando un sacrificio intollerabile del diritto di difesa del responsabile del danno, essendo evidente l'interesse di questi a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore» (Cass. Civ., sez. III, sent. 10.06.2015, n. 12089).
Ebbene, le considerazioni formulate con riferimento al regime previgente possono facilmente estendersi anche laddove l'attore abbia deciso di agire nei confronti della propria assicurazione per conseguire direttamente da questa il risarcimento dei danni patiti. Restano infatti immutate, anche in tal caso, le tutele da assicurare tanto all'assicuratore quanto al proprietario del veicolo danneggiante onde evitare che vengano gravemente compromessi il diritto costituzionale alla difesa e del contraddittorio processuale del danneggiante.